Art. 5. Oltre gli affari pei quali occorre a termini di Legge un Decreto Reale o Ministeriale, sono riservati all'approvazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sopra relazione del Direttore della amministrazione del fondo pel culto: 1° I bilanci preventivi e i resoconti annuali dell'amministrazione; 2° I prestiti a carico del fondo per il culto nel caso previsto dal 2° capoverso dell'art. 7 della Legge; 3° I concentramenti delle monache a norma del 2° capoverso dell'art. 6 della Legge; 4° La designazione degli stabilimenti, ai quali per la loro importanza monumentale ed artistica possa applicarsi la disposizione dell'art. 33 della Legge; 5° Le liquidazioni definitive del quarto delle rendite concesso ai Comuni; 6° Le sospensioni degli impiegati oltre il termine di un mese e le gratificazioni o sussidi eccedenti le lire 200.