(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Oltre gli affari pei quali occorre a termini di  Legge  un  Decreto
Reale o Ministeriale, sono riservati all'approvazione del Ministro di
Grazia e Giustizia e dei Culti, sopra relazione del  Direttore  della
amministrazione del fondo pel culto: 
 
    1°   I    bilanci    preventivi    e    i    resoconti    annuali
dell'amministrazione; 
 
    2° I prestiti a carico del fondo per il culto nel  caso  previsto
dal 2° capoverso dell'art. 7 della Legge; 
 
    3° I concentramenti  delle  monache  a  norma  del  2°  capoverso
dell'art. 6 della Legge; 
 
    4° La designazione degli  stabilimenti,  ai  quali  per  la  loro
importanza monumentale ed artistica possa applicarsi la  disposizione
dell'art. 33 della Legge; 
 
    5° Le liquidazioni definitive del quarto delle  rendite  concesso
ai Comuni; 
 
    6° Le sospensioni degli impiegati oltre il termine di un  mese  e
le gratificazioni o sussidi eccedenti le lire 200.