(Regolamento-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
  Per l'amministrazione e per la liquidazione del fondo per il  culto
e' stabilito un  ufficio  in  Firenze,  al  quale  verranno  per  ora
applicati, secondo il  bisogno,  gli  impiegati  dell'amministrazione
della Cassa ecclesiastica di Torino e  della  Direzione  speciale  di
Napoli. Il pagamento degli assegni occorrenti per detto ufficio sara'
fatto entro i limiti delle somme stanziate alle categorie 1ª e 2ª dei
bilanci passivi 1866 per l'amministrazione e direzione anzidette. 
 
  Gli impiegati  della  disciolta  Cassa  ecclesiastica,  chiamati  a
prestare servigio presso l'amministrazione del fondo  per  il  culto,
conserveranno  i  diritti  e   i   vantaggi,   dei   quali   godevano
rispettivamente presso la Cassa ecclesiastica.