Art. 6. Per l'amministrazione e per la liquidazione del fondo per il culto e' stabilito un ufficio in Firenze, al quale verranno per ora applicati, secondo il bisogno, gli impiegati dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica di Torino e della Direzione speciale di Napoli. Il pagamento degli assegni occorrenti per detto ufficio sara' fatto entro i limiti delle somme stanziate alle categorie 1ª e 2ª dei bilanci passivi 1866 per l'amministrazione e direzione anzidette. Gli impiegati della disciolta Cassa ecclesiastica, chiamati a prestare servigio presso l'amministrazione del fondo per il culto, conserveranno i diritti e i vantaggi, dei quali godevano rispettivamente presso la Cassa ecclesiastica.