(Regolamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  L'amministrazione del fondo per il culto ha  un  cassiere  centrale
che riscuote le somme che si versano dai contabili  incaricati  della
esazione dei proventi relativi, esige direttamente quelle  altre  per
le quali riceva speciale incarico  dall'amministrazione  anzidetta  e
provvede al pagamento delle spese regolarmente ordinate a carico  del
fondo per il culto. 
 
  Il Cassiere centrale deve prestare una  cauzione  nella  somma  che
verra' ulteriormente determinata con Decreto Ministeriale. 
 
  Presso il Cassiere centrale e' stabilito un impiegato di controllo. 
 
  Il Cassiere  e  il  Controllore  dovranno  osservare  quelle  norme
generali che saranno stabilite dal Ministro di  grazia,  giustizia  e
dei culti e quelle speciali che verranno date dal Direttore del fondo
per il culto.