Art. 7. L'amministrazione del fondo per il culto ha un cassiere centrale che riscuote le somme che si versano dai contabili incaricati della esazione dei proventi relativi, esige direttamente quelle altre per le quali riceva speciale incarico dall'amministrazione anzidetta e provvede al pagamento delle spese regolarmente ordinate a carico del fondo per il culto. Il Cassiere centrale deve prestare una cauzione nella somma che verra' ulteriormente determinata con Decreto Ministeriale. Presso il Cassiere centrale e' stabilito un impiegato di controllo. Il Cassiere e il Controllore dovranno osservare quelle norme generali che saranno stabilite dal Ministro di grazia, giustizia e dei culti e quelle speciali che verranno date dal Direttore del fondo per il culto.