Art. 8. I Contabili dell'amministrazione del Demanio, da designarsi, sono specialmente incaricati della esazione delle rendite spettanti al fondo per il culto e ne tengono un conto distinto. I Direttori ed altri impiegati demaniali, ai quali spetta, devono sorvegliarne la gestione, come usano per gli altri proventi dello Stato.