Art. 9. I Contabili demaniali incaricati del servizio del fondo per il culto, godono un premio sulla esazione nelle proporzioni seguenti: In ragione del 3 per cento sulle prime . . . . L. 30,000; » 2 id. sulle successive . » 70,000; » 1 id. id. . » 100,000; » 0 75 id. id. . » 100,000; » 0 50 id. sull'eccedenza di . » 300,000.