(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 1)
TESTO  UNICO  DELLE   LEGGI   RECANTI   NORME   PER   LA   DISCIPLINA
DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E  LA  REVISIONE  DELLE  LISTE
                             ELETTORALI. 
                               Art. 1. 
               (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 1) 
 
  Sono elettori tutti i cittadini italiani che  abbiano  compiuto  il
21° anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste
dagli articoli 2 e 3.