(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 2)
                               Art. 2. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2; legge 23 marzo 1956, n. 137, 
art. 1, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2) 
 
  Non sono elettori: 
    1) gli interdetti e gli inabilitati per infermita' di mente; 
    2) i commercianti falliti, finche' dura lo stato  di  fallimento,
ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza  dichiarativa  del
fallimento; 
    3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione  di  cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finche' durano  gli
effetti dei provvedimenti stessi; 
    4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a
liberta' vigilata  a  norma  dell'articolo  215  del  codice  penale,
finche' durano gli effetti del provvedimento; 
    5) i condannati a pena che importa la interdizione  perpetua  dai
pubblici uffici; 
    6) coloro che sono  sottoposti  all'interdizione  temporanea  dai
pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata; 
    7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena
inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici
uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che  sono
stati condannati: 
      a) per i seguenti delitti, anche  nelle  ipotesi  previste  dal
primo comma dell'art. 56 del codice penale, e con esclusioni in  ogni
caso delle figure colpose: 
        peculato (art. 314 Codice  penale),  malversazione  (articolo
315), concussione (art. 317), corruzione per atto contrario ai doveri
d'ufficio  (articoli  319  e  321),  calunnia   (art.   368),   falsa
testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373),
associazione per delinquere (art.  416),  devastazione  e  saccheggio
(art. 419), delitti contro l'incolumita'  pubblica  (articoli  422  a
448),  esclusi  quelli   previsti   dagli   articoli   441   e   445;
falsificazione e alterazione di monete, spendita  e  introduzione  di
monete false, di carte di pubblico  credito  e  di  valori  di  bollo
(articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460  e  461),  contraffazione
del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di  misure  o  pesi
con falsa impronta (art. 472), falsita' in atti commessa da  pubblico
ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessita' (articoli
476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487),  e  falsita'  in  atto  pubblico
commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la  liberta'
sessuale, esclusi quelli di cui agli  articoli  522  e  526;  delitti
contro il pudore  o  l'onore  sessuale,  esclusi  quelli  di  cui  al
capoverso dell'art. 527; delitti di  aborto  (articoli  545  e  551),
eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta  incinta  (art.  550),
qualora non ne conseguano la  morte  o  lesioni  gravissime,  incesto
(art. 564), omicidio (art. 575 e seguenti), lesioni gravissime  (art.
583, capoverso), furto  aggravato  (art.  625),  rapina,  estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli  628
a 630), danneggiamento o appropriazione  indebita,  nei  casi  per  i
quali si proceda d'ufficio (articoli 635  e  646),  truffa  aggravata
(art. 640, capoverso), circonvenzione d'incapace  (art.  643),  usura
(art. 644), frode in emigrazione  (art.  645)  e  ricettazione  (art.
648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare); 
      b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del
Codice penale (esercizio di giuochi di azzardo). 
  Agli effetti del computo del periodo di incapacita' previsto  dalla
disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in  cui
il condannato sconta la pena detentiva o e' sottoposto  a  misura  di
sicurezza detentiva o  avrebbe  dovuto  scontare  la  pena  detentiva
inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione
condizionale, ne' del tempo in cui si  e'  sottratto  volontariamente
all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza; 
    8) i condannati per i reati previsti nel  titolo  I  del  decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.  159,  sulle  sanzioni
contro il fascismo e  di  cui  all'art.  1  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonche' i  condannati  per  i
reati previsti dal  decreto  legislativo  luogotenenziale  26  aprile
1945, n. 195, sulla punizione dell'attivita' fascista. 
  Le disposizioni dei numeri 5), 6), 7) e 8) non si applicano  se  la
sentenza di condanna e' stata annullata o dichiarata priva di effetti
giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere  generale,
o se il reato e' estinto per effetto di amnistia, o se  i  condannati
sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non  puo'  farsi  luogo
alla iscrizione nelle liste  elettorali  se  non  e'  intervenuta  la
declaratoria della competente autorita' giudiziaria.