(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 3)
                               Art. 3. 
                (Legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 2) 
 
  Il diritto di voto e'  sospeso  per  i  ricoverati  negli  istituti
psichiatrici a decorrere dalla data del  decreto  del  tribunale  che
autorizza  in  via  definitiva  la  loro  ammissione  negli  istituti
suddetti, a termini dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n.  36,
e fino alla data del decreto col quale il  presidente  del  tribunale
autorizzi, ai sensi del successivo  art.  3,  il  loro  licenziamento
dagli istituti medesimi. 
  La  Cancelleria  del  tribunale  da'  comunicazione  ai  Comuni  di
residenza del ricoverato del decreto di autorizzazione all'ammissione
in via definitiva nell'istituto psichiatrico, nonche'  di  quello  di
autorizzazione al  licenziamento  dallo  stesso.  Il  Comune,  appena
ricevuto  il  decreto  di  ammissione,  provvede,  con  la  procedura
prevista  dall'art.  32,  alla  relativa  cancellazione  dalle  liste
elettorali,  e,  ricevuto   il   decreto   di   licenziamento,   alla
reiscrizione nelle liste medesime, con la prima revisione semestrale. 
  I direttori degli istituti psichiatrici che eventualmente  ricevano
un certificato elettorale, intestato a persona ivi ricoverata, per la
quale sussistano le condizioni previste dal primo comma, sono  tenuti
a restituirlo al Comune che lo ha emesso, apponendo  sul  certificato
una annotazione indicante gli estremi del decreto del  tribunale  che
autorizza il ricovero in via definitiva.