(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 1)
Regolamento per l'esecuzione della legge  13  luglio  1966,  n.  615,
recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico. 

 
                               Art. 1. 
                        Campo d'applicazione 

 
  1.1. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di
potenzialita' superiore alle 30.000 Kcal/h, non inseriti in un  ciclo
di produzione industriale, installati nelle zone A e B del territorio
nazionale previste dalla legge. 
  1.2. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui  al
precedente comma, quelli aventi le seguenti destinazioni: 
    a) riscaldamento di ambienti; 
    b) riscaldamento di acqua per utenze civili; 
    c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni  e  disinfezioni
mediche; 
    d) lavaggio biancheria e simili; 
    e) distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata/giorno); 
    f) forni da pane ed altre imprese artigiane (cfr. legge 25 luglio
1956, n. 860). 
  1.3. In caso di destinazione promiscua sono esclusi  dal  campo  di
applicazione delle presenti norme  gli  impianti  la  cui  produzione
termica venga impiegata prevalentemente per usi industriali.