(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 2)
                               Art. 2. 
                              Patentini 

 
  2.1. Ai fini del rilascio del patentino previsto dall'art. 16 della
legge, gli impianti termici  indicati  nell'articolo  precedente  che
abbiano potenzialita' superiore alle 200.000 Kcal/h sono classificati
in due categorie cui corrispondono due gradi di abilitazione. 
  2.2. Sono attribuiti alla prima  categoria  e  la  loro  conduzione
richiede il possesso del patentino di 1° grado, gli impianti  termici
per il cui mantenimento in funzione occorre anche il  certificato  di
abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824. 
  2.3. Sono  attribuiti  alla  2°  categoria  e  la  loro  conduzione
richiede il possesso del patentino di abilitazione al 2°  grado,  gli
impianti  termici,  automatici  e  non   automatici,   per   il   cui
mantenimento in funzione non occorre il certificato  di  abilitazione
indicato nel comma precedente. 
  2.4. Il patentino  di  1°  grado  abilita  direttamente,  senza  la
osservanza di alcuna formalita', anche alla conduzione degli impianti
per cui e' richiesto il patentino di 2° grado. 
  2.5. I patentini potranno essere rilasciati a persone  aventi  eta'
non inferiore a 18 anni compiuti. 
  2.6. I certificati  di  abilitazione  di  qualsiasi  grado  per  la
condotta dei generatori di vapore,  rilasciati  ai  sensi  del  regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824 e delle relative norme di  attuazione,
costituiscono titolo di qualificazione professionale  valido  per  il
rilascio senza esame dei patentini di 1° o di 2° grado  previsto  dal
presente articolo. 
  2.7. L'eventuale provvedimento  di  sospensione  o  di  revoca  del
certificato di abilitazione alla condotta dei  generatori  di  vapore
disposto a norma degli art. 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927,
n.  824,  non  comporta  automatica  decadenza   del   patentino   di
abilitazione alla condotta degli impianti termici conseguito ai sensi
del comma precedente. 
  2.8. Ai fini della eventuale revoca dei patentini di  abilitazione,
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge,  il  Comando
provinciale  dei  vigili  del  fuoco   comunichera'   al   competente
Ispettorato provinciale del lavoro i casi di recidiva  nella  cattiva
conduzione degli impianti termici.