Art. 2. Patentini 2.1. Ai fini del rilascio del patentino previsto dall'art. 16 della legge, gli impianti termici indicati nell'articolo precedente che abbiano potenzialita' superiore alle 200.000 Kcal/h sono classificati in due categorie cui corrispondono due gradi di abilitazione. 2.2. Sono attribuiti alla prima categoria e la loro conduzione richiede il possesso del patentino di 1° grado, gli impianti termici per il cui mantenimento in funzione occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. 2.3. Sono attribuiti alla 2° categoria e la loro conduzione richiede il possesso del patentino di abilitazione al 2° grado, gli impianti termici, automatici e non automatici, per il cui mantenimento in funzione non occorre il certificato di abilitazione indicato nel comma precedente. 2.4. Il patentino di 1° grado abilita direttamente, senza la osservanza di alcuna formalita', anche alla conduzione degli impianti per cui e' richiesto il patentino di 2° grado. 2.5. I patentini potranno essere rilasciati a persone aventi eta' non inferiore a 18 anni compiuti. 2.6. I certificati di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e delle relative norme di attuazione, costituiscono titolo di qualificazione professionale valido per il rilascio senza esame dei patentini di 1° o di 2° grado previsto dal presente articolo. 2.7. L'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore disposto a norma degli art. 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non comporta automatica decadenza del patentino di abilitazione alla condotta degli impianti termici conseguito ai sensi del comma precedente. 2.8. Ai fini della eventuale revoca dei patentini di abilitazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge, il Comando provinciale dei vigili del fuoco comunichera' al competente Ispettorato provinciale del lavoro i casi di recidiva nella cattiva conduzione degli impianti termici.