(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264- art. 1)
Regolamento  per  l'applicazione  del  titolo  III  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.  264.  Servizi  di
  medicina scolastica. 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A tutti i servizi di vigilanza igienica e di  assistenza  sanitaria
scolastica,  nell'ambito  della  provincia,  sovraintende  il  medico
provinciale, che li coordina d'intesa col  provveditore  agli  studi,
con il quale, e' prescritto almeno un incontro annuale  nel  mese  di
settembre. 
  Ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente  della  Repubblica
11 febbraio 1961, n.  264,  nell'ambito  del  territorio  comunale  o
consorziale il servizio di medicina scolastica in tutte le scuole  di
ogni ordine e grado,  pubbliche  e  private,  dipende  dall'ufficiale
sanitario  che  ne  promuove  e  coordina   l'organizzazione   e   il
funzionamento,  previa  intesa  con  i   dirigenti   degli   istituti
scolastici.