(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
  Il servizio di medicina  scolastica  comprende  la  profilassi,  la
medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo dello  stato
di salute di ogni scolaro e  si  avvale  della  collaborazione  della
scuola nell'educazione igienico-sanitaria. 
  Le  prestazioni  sanitarie  di  medicina  preventiva  e  d'urgenza,
nell'ambito dei servizi della medicina scolastica, agli alunni  e  al
personale della scuola sono gratuite. 
  Fermo restando il disposto dell'art. 12, comma terzo e  quarto  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.  264,  i
servizi  di  medicina  scolastica  utilizzano   convenientemente   le
prestazioni degli istituti e dei centri che operano  nel  comune  per
finalita' assistenziali gratuite. 
  Le  amministrazioni  comunali  e   consorziali   provvedono,   alla
occorrenza, a stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per i
servizi specialistici necessari,  allorche'  non  siano  realizzabili
nella sfera operativa della medicina scolastica.