(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
  I locali da adibirsi ad  ambulatori  debbono  ricavarsi  di  regola
dall'edificio scolastico. Soltanto in casi particolari di difficolta'
ambientali  preesistenti  potra'  essere  autorizzato  dall'ufficiale
sanitario l'esercizio ambulatoriale della medicina  scolastica  fuori
del detto edificio purche' in sede propria, distinta da altri servizi
di medicina sociale.