(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
  L'amministrazione  provinciale,  promuovendo  e   sollecitando   la
partecipazione anche di enti pubblici sanitari  operanti  nell'ambito
della provincia puo' integrare o  istituire  i  servizi  di  medicina
scolastica, principalmente quelli specialistici di  cui  all'art.  12
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264,
quando i comuni soli, o riuniti in consorzio,  per  qualsiasi  motivo
non possono provvedere idoneamente. 
  Ai servizi di medicina  scolastica  si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 92, secondo comma e seguenti, del testo unico  delle  leggi
sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). 
  Contro i provvedimenti adottati dal prefetto  ai  sensi  del  comma
precedente e' ammesso ricorso al Ministro per la sanita', che  decide
sentito il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato.