(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
  L'autorita'  sanitaria   comunale   concorda   con   le   autorita'
scolastiche, con gli enti pubblici o i privati gestori  di  scuole  o
istituti le disposizioni circa  la  scelta  e  l'uso  dei  locali  da
adibirsi ai servizi di medicina scolastica. 
  Gli ufficiali sanitari devono tener conto delle esigenze didattiche
prospettate   dalle   autorita'   scolastiche   prima   di   adottare
provvedimenti che incidano sul funzionamento della scuola. 
  Il medico provinciale e il provveditore  agli  studi  risolvono  di
concerto i conflitti  che  possono  derivare  dalla  contemporaneita'
dell'azione sanitaria con quella scolastica in modo che  sia  evitato
ogni irrazionale turbamento delle funzioni scolastiche  e  di  quelle
sanitarie. 
  Il  medico  provinciale,  d'intesa  col  provveditore  agli   studi
promuove  le  iniziative  dirette   allo   sviluppo   dell'educazione
sanitaria da attuarsi nelle scuole ed  istituti  della  provincia,  e
puo' avvalersi dell'opera dei centri di educazione sanitaria. 
  A tal fine,  al  principio  di  ogni  anno  scolastico,  il  medico
provinciale invia le opportune istruzioni e direttive agli  ufficiali
sanitari tenendone informato il provveditore agli studi.