(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  L'incaricato  della  presa  di  possesso,  richiesto   l'intervento
dell'investito o dell'amministratore, si fara' esibire i registri e i
conti di amministrazione, e tutte le scritture e titoli relativi alle
proprieta', ai crediti, alle passivita', ed in generale  ai  diritti,
obblighi e pesi  dell'ente  morale,  e  li  descrivera'  in  apposito
elenco. 
 
  Lo stesso fara' per il denaro, per le derrate, i mobili di  valore,
gli arredi sacri e gli oggetti preziosi. 
 
  L'incaricato demaniale dovra' numerare, cifrare e firmare i  libri,
i registri ed i conti d'amministrazione; provvedera'  che  tutto  sia
diligentemente custodito; e versera'  il  denaro  e  depositera'  gli
oggetti  preziosi,  che  possano  essere  trasportati,  nella   cassa
erariale piu' prossima, o in quella che verra' indicata con  apposite
istruzioni.  Gli  oggetti  preziosi,  che   non   vi   si   potessero
trasportare, saranno depositati temporaneamente  presso  il  Sindaco.
Nell'un  caso  e  nell'altro  gli   oggetti   saranno   accuratamente
descritti, suggellati con triplo sigillo, e  di  tutto  si  redigera'
processo verbale. 
 
  Gli arredi sacri, i mobili e gli  effetti  necessari  all'ordinaria
officiatura delle chiese, verranno dal delegato descritti in apposito
elenco e consegnati agli incaricati dell'officiatura.