Art. 13. Il verbale di presa di possesso sara' redatto in doppio originale secondo il modulo B, e verra' firmato dagli intervenuti alla redazione dell'atto. Saranno allegati al verbale prospetti conformi a quelli indicati all'art. 2 (A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 7). Se l'investito, l'amministratore o il patrono dell'ente morale, non intervenisse all'atto di presa di possesso, nel tempo e nel luogo che gli verra' designato dall'incaricato, se ne fara' annotazione nel verbale, premesse le pratiche accennate all'art. 14 della Legge 7 luglio 1866.