Art. 4. Entro quindici giorni della consegna dei moduli, o dalla scadenza del termine per chiederli al Ricevitore, gli amministratori od investiti degli enti morali soppressi dovranno sui moduli stessi, ancorche' pretendano d'essere esenti dalla soppressione, compilare in doppio la esatta denuncia del patrimonio dell'ente morale, e rimetterla al Ricevitore; in difetto di che incorreranno personalmente nelle pene sancite dall'articolo 13 della Legge 7 luglio 1866. Quelli che avessero gia' fatto la denuncia del patrimonio stabile dell'ente morale per effetto della Legge predetta, si limiteranno a denunciare la parte mobile del patrimonio dell'ente morale.