(Regolamento-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  Entro quindici giorni della consegna dei moduli, o  dalla  scadenza
del termine  per  chiederli  al  Ricevitore,  gli  amministratori  od
investiti degli enti morali soppressi  dovranno  sui  moduli  stessi,
ancorche' pretendano d'essere esenti dalla soppressione, compilare in
doppio  la  esatta  denuncia  del  patrimonio  dell'ente  morale,   e
rimetterla  al   Ricevitore;   in   difetto   di   che   incorreranno
personalmente nelle pene  sancite  dall'articolo  13  della  Legge  7
luglio 1866. 
 
  Quelli che avessero gia' fatto la denuncia del  patrimonio  stabile
dell'ente morale per effetto della Legge predetta, si  limiteranno  a
denunciare la parte mobile del patrimonio dell'ente morale.