(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Gli amministratori o rappresentanti degli esiti morali indicati  al
n. 1 dell'art. 1° della  Legge  15  agosto  1867,  che  abbiano  cura
d'anime e massa comune, uniranno alla denuncia i  documenti  provanti
la cura, non che un progetto di assegnazione  alla  medesima  di  una
rendita corrispondente, alla misura media dell'ultimo decennio. 
 
  Gli amministratori delle istituzioni di natura mista  denuncieranno
quella parte dei redditi del patrimonio che, giusta  l'art.  2  della
Legge 3 agosto 1862, n. 753, deve  essere  destinata  ad  oggetto  di
culto e separatamente amministrata.