Art. 5. Gli amministratori o rappresentanti degli esiti morali indicati al n. 1 dell'art. 1° della Legge 15 agosto 1867, che abbiano cura d'anime e massa comune, uniranno alla denuncia i documenti provanti la cura, non che un progetto di assegnazione alla medesima di una rendita corrispondente, alla misura media dell'ultimo decennio. Gli amministratori delle istituzioni di natura mista denuncieranno quella parte dei redditi del patrimonio che, giusta l'art. 2 della Legge 3 agosto 1862, n. 753, deve essere destinata ad oggetto di culto e separatamente amministrata.