Art. 7. I Ricevitori, riscontrata la esattezza delle denuncie, specialmente in quanto riguarda l'integrita' del patrimonio e la rendita del medesimo accertata per l'applicazione della tassa di mano-morta, apporranno a ciascun esemplare delle denuncie la dichiarazione della operata verificazione, e, ritenutone uno presso di loro, rimetteranno l'altro alla Direzione da cui dipendono.