(Regolamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  I Ricevitori, riscontrata la esattezza delle denuncie, specialmente
in quanto riguarda l'integrita'  del  patrimonio  e  la  rendita  del
medesimo accertata per  l'applicazione  della  tassa  di  mano-morta,
apporranno a ciascun esemplare delle denuncie la dichiarazione  della
operata verificazione, e, ritenutone uno presso di loro, rimetteranno
l'altro alla Direzione da cui dipendono.