Art. 5. Per il conseguimento delle sue finalita' la Regione veneta assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato. Essa partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante piani e programmi, generali e settoriali. A tale fine, la Regione promuove studi e ricerche in materia economica, sociale e urbanistica, ai quali concorrono enti locali, organizzazioni sindacali e sociali ed enti economici. La partecipazione democratica e' momento importante nella formazione e nella attuazione dei piani e dei programmi di sviluppo. Tali piani e programmi sono stabiliti, con leggi regionali che devono contenere norme le quali assicurino l'effettivo concorso degli enti locali, nonche' l'apporto autonomo dei sindacati e di altre organizzazioni sociali. Nell'esercizio delle proprie attivita' e competenze realizza il piu' ampio decentramento con la delega delle funzioni amministrative agli enti locali. La Regione veneta coordina la propria azione con quella delle altre Regioni d'Italia.