(Statuto - art. 5)
                               Art. 5. 
 
  Per il conseguimento delle sue finalita' la Regione  veneta  assume
la programmazione come metodo  di  intervento,  in  concorso  con  lo
Stato. Essa partecipa  come  soggetto  autonomo  alla  programmazione
nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria  azione
mediante piani e programmi, generali e settoriali. 
  A tale fine, la  Regione  promuove  studi  e  ricerche  in  materia
economica, sociale e urbanistica, ai quali  concorrono  enti  locali,
organizzazioni sindacali e sociali ed enti economici. 
  La  partecipazione  democratica   e'   momento   importante   nella
formazione e nella attuazione dei piani e dei programmi di  sviluppo.
Tali piani e programmi sono stabiliti, con leggi regionali che devono
contenere norme le quali assicurino l'effettivo concorso  degli  enti
locali,  nonche'  l'apporto  autonomo  dei  sindacati  e   di   altre
organizzazioni sociali. 
  Nell'esercizio delle proprie attivita'  e  competenze  realizza  il
piu' ampio decentramento con la delega delle funzioni  amministrative
agli enti locali. 
  La Regione veneta coordina la propria azione con quella delle altre
Regioni d'Italia.