(Testo unico-art. 2)
                         Testo unico-art. 2 
                   (Categorie non aventi diritto) 
 
  L'indennita'  di  buonuscita,  l'assegno  vitalizio  e   le   altre
prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: 
    al personale civile non  di  ruolo  assunto  temporaneamente  per
periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole  di
istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e  di
istruzione artistica; 
    ai dipendenti iscritti  all'Opera  di  previdenza  a  favore  del
personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; 
    al  personale  dei  ruoli  statali  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura  e  degli  uffici  provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alle  tabelle
numeri VI e VII annesse al decreto del Ministro per  l'industria,  il
commercio e l'artigianato in data 9 gennaio 1971; 
    ai dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di  quiescenza
e assegni straordinari al personale del lotto; 
    salvo quanto disposto dal successivo art. 39, secondo  comma,  ai
dipendenti  del  Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni
iscritti al Fondo di quiescenza e previdenza di cui agli articoli 140
e 153 del testo unico approvato con il decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, per i quali tuttavia le norme  del
particolare ordinamento debbono intendersi adeguate ed  integrate  da
quelle del presente  testo  unico,  in  quanto  applicabili.  Per  il
personale anzidetto il contributo previdenziale obbligatorio previsto
dal primo  comma  dell'art.  37  e'  versato  nella  identica  misura
all'apposito Fondo sopra indicato dall'amministrazione competente.