Testo unico-art. 2
(Categorie non aventi diritto)
L'indennita' di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre
prestazioni previste dal presente testo unico non spettano:
al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per
periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di
istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di
istruzione artistica;
ai dipendenti iscritti all'Opera di previdenza a favore del
personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
al personale dei ruoli statali delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alle tabelle
numeri VI e VII annesse al decreto del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato in data 9 gennaio 1971;
ai dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza
e assegni straordinari al personale del lotto;
salvo quanto disposto dal successivo art. 39, secondo comma, ai
dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
iscritti al Fondo di quiescenza e previdenza di cui agli articoli 140
e 153 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, per i quali tuttavia le norme del
particolare ordinamento debbono intendersi adeguate ed integrate da
quelle del presente testo unico, in quanto applicabili. Per il
personale anzidetto il contributo previdenziale obbligatorio previsto
dal primo comma dell'art. 37 e' versato nella identica misura
all'apposito Fondo sopra indicato dall'amministrazione competente.