(Regolamento-art. 1)
 
                             REGOLAMENTO 
 
per l'esecuzione della Legge del 19 giugno  1873,  n.  1402,  per  la
estensione alla Provincia di  Roma  delle  Leggi  sulle  Corporazioni
religiose e sulla conversione dei beni  immobili  degli  Enti  morali
                           ecclesiastici. 
 
                               Art. 1. 
 
  La Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico  in  Roma,  composta
con Decreto Reale giusta l'articolo 9 della Legge del 19 giugno 1873,
e' presieduta da uno de' suoi membri a  cio'  designato  nel  Decreto
medesimo. 
 
  Saranno nello stesso modo nominati, oltre  i  tre  membri  ordinari
della Giunta, due supplenti, i quali  saranno  chiamati  in  mancanza
degli ordinari, affinche' alle deliberazioni della Giunta partecipino
sempre tre de' suoi componenti. In caso di mancanza o di  impedimento
del Presidente, presiede la Giunta il superiore in grado e, a parita'
di grado, il maggiore d'eta' tra i membri ordinari.