REGOLAMENTO per l'esecuzione della Legge del 19 giugno 1873, n. 1402, per la estensione alla Provincia di Roma delle Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici. Art. 1. La Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, composta con Decreto Reale giusta l'articolo 9 della Legge del 19 giugno 1873, e' presieduta da uno de' suoi membri a cio' designato nel Decreto medesimo. Saranno nello stesso modo nominati, oltre i tre membri ordinari della Giunta, due supplenti, i quali saranno chiamati in mancanza degli ordinari, affinche' alle deliberazioni della Giunta partecipino sempre tre de' suoi componenti. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, presiede la Giunta il superiore in grado e, a parita' di grado, il maggiore d'eta' tra i membri ordinari.