Art. 11. Dalla pubblicazione della Legge sino all'occupazione del Convento, ai termini dell'articolo 6 della medesima, gli amministratori o superiori di questo percepiranno la rendita, sia dei beni ad esso appartenenti fino al giorno dell'immissione in possesso dei compratori o della presa di possesso per parte della Giunta, sia dei titoli di debito pubblico in cui si vanno convertendo i beni stessi, e provvederanno come per lo innanzi all'adempimento degli oneri ed al mantenimento dei religiosi della Casa, giusta l'articolo 13 della Legge. Dovranno pero', dal giorno in cui la Giunta e' costituita, essere versati nelle Casse da essa designate i capitali scaduti, ed esser fatti dalla medesima, nei modi stabiliti dalla Legge, gli atti che concernono affrancazioni di canoni, censi od altre annualita', riscossioni di capitali, alienazioni di beni, costituzioni di debiti od obbligazioni, ed in generale tutti gli atti che eccedono i limiti della semplice amministrazione.