(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Dalla pubblicazione della Legge sino all'occupazione del  Convento,
ai termini dell'articolo  6  della  medesima,  gli  amministratori  o
superiori di questo percepiranno la rendita, sia  dei  beni  ad  esso
appartenenti  fino  al  giorno  dell'immissione   in   possesso   dei
compratori o della presa di possesso per parte della Giunta, sia  dei
titoli di debito pubblico in cui si vanno convertendo i beni  stessi,
e provvederanno come per lo innanzi all'adempimento degli oneri ed al
mantenimento dei religiosi della Casa,  giusta  l'articolo  13  della
Legge. 
 
  Dovranno pero', dal giorno in cui la Giunta e'  costituita,  essere
versati nelle Casse da essa designate i capitali  scaduti,  ed  esser
fatti dalla medesima, nei modi stabiliti dalla Legge,  gli  atti  che
concernono  affrancazioni  di  canoni,  censi  od  altre  annualita',
riscossioni di capitali, alienazioni di beni, costituzioni di  debiti
od obbligazioni, ed in generale tutti gli atti che eccedono i  limiti
della semplice amministrazione.