(Regolamento-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  Il Presidente ha la rappresentanza legale della Giunta nei  giudizi
e nelle relazioni colle  pubbliche  Autorita',  stipula  i  contratti
deliberati dalla medesima e ne eseguisce le deliberazioni. 
 
  La Giunta corrisponde per le sue operazioni col Ministero di Grazia
e Giustizia e dei Culti.