Art. 3. Per le operazioni della Giunta e' costituito presso la medesima un Ufficio diretto, sotto la dipendenza della Giunta, da un Segretario capo, nominato con Decreto Reale sopra proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Con altro Decreto Reale, sopra proposta del Ministro stesso, sara' determinato lo stipendio od assegno dei componenti la Giunta e del Segretario capo della stessa, e il numero e lo stipendio degli addetti all'Ufficio della medesima, i quali saranno nominati con Decreto Ministeriale sulla proposta della Giunta.