(Regolamento-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  La Giunta  corrispondera'  colle  Amministrazioni  governative,  le
quali dovranno prestarsi alle sue richieste. 
 
  Per l'amministrazione dei beni e la esazione della relativa rendita
la Giunta si varra' dei Contabili demaniali, corrispondendo  loro  un
premio sulle esazioni nelle proporzioni determinate  dall'articolo  9
del Regolamento 21 luglio 1866. Potra' pero' il Ministro di Grazia  e
Giustizia e  dei  Culti,  richiedendolo  le  esigenze  del  servizio,
stabilire per tale effetto nella citta' di Roma un Ufficio speciale. 
 
  Per  le  riscossioni  e  i  pagamenti  si  varra'   dei   Tesorieri
provinciali dello Stato.