Art. 4. La Giunta corrispondera' colle Amministrazioni governative, le quali dovranno prestarsi alle sue richieste. Per l'amministrazione dei beni e la esazione della relativa rendita la Giunta si varra' dei Contabili demaniali, corrispondendo loro un premio sulle esazioni nelle proporzioni determinate dall'articolo 9 del Regolamento 21 luglio 1866. Potra' pero' il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, richiedendolo le esigenze del servizio, stabilire per tale effetto nella citta' di Roma un Ufficio speciale. Per le riscossioni e i pagamenti si varra' dei Tesorieri provinciali dello Stato.