(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  La Giunta potra' avere un Cassiere che riscuote  dai  Contabili  le
somme  rappresentanti  le  rendite  dei  beni   amministrati,   esige
direttamente o per vaglia del Tesoro il capitale  od  il  prezzo  dei
beni alienati, custodisce e riscuote la  rendita  pubblica  ed  altri
valori mobiliari, e provvede al pagamento  delle  spese  regolarmente
ordinate dalla Giunta. 
 
  Il Cassiere prestera' una cauzione  nella  misura  da  determinarsi
dalla Giunta e da approvarsi dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei
Culti. Presso il Cassiere e' stabilito un Impiegato di controllo.