Art. 5. La Giunta potra' avere un Cassiere che riscuote dai Contabili le somme rappresentanti le rendite dei beni amministrati, esige direttamente o per vaglia del Tesoro il capitale od il prezzo dei beni alienati, custodisce e riscuote la rendita pubblica ed altri valori mobiliari, e provvede al pagamento delle spese regolarmente ordinate dalla Giunta. Il Cassiere prestera' una cauzione nella misura da determinarsi dalla Giunta e da approvarsi dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Presso il Cassiere e' stabilito un Impiegato di controllo.