Art. 7. Entro il primo semestre d'ogni anno la Giunta rassegnera' alla Commissione di vigilanza il bilancio per l'anno in corso ed il resoconto della gestione dell'anno precedente. Il bilancio sara' accompagnato dallo stato patrimoniale dei beni e delle rendite amministrate dalla Giunta, dallo stato degli assegnamenti e delle ripartizioni fatte entro l'anno provvisoriamente o definitivamente nei modi determinati dalla Legge, e dallo stato delle pensioni liquidate e di quelle esistenti o cessate nel corso dell'anno. Si rassegnera' pure annualmente alla Commissione di vigilanza uno stato delle conversioni eseguite dei beni immobili degli Enti ecclesiastici conservati. La Commissione di vigilanza sulle operazioni della Giunta rassegnera' annualmente al Re la sua relazione, che verra' distribuita al Parlamento.