Art. 1. Le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo degli infermieri professionali sono le seguenti: a) programmazione di propri piani di lavoro e di quelli del personale alle proprie dipendenze, loro presentazione ai superiori e successiva attuazione; b) annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza (temperatura, polso, respiro, pressione, secreti, escreti) e conservazione di tutta la documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi centrali; registrazione su apposito diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il servizio); c) richiesta ordinaria e urgente di interventi medici e di altro personale a seconda delle esigenze sanitarie, sociali e spirituali degli assistiti; d) compilazione dei dati sul movimento degli assistiti e collaborazione alla raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi al servizio; e) tenuta e compilazione dei registri e dei moduli di uso corrente; f) registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti; loro custodia e sorveglianza sulla distruzione. Custodia delle apparecchiature e delle dotazioni di reparto; g) controllo della pulizia, ventilazione, illuminazione e riscaldamento di tutti i locali del reparto; h) sorveglianza sulle attivita' dei malati affinche' le stesse si attuino secondo le norme di convivenza prescritte dai regolamenti interni. Gli infermieri professionali sono inoltre tenuti: 1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo ed alle ricerche sulle tecniche e sui tempi dell'assistenza; 2) a promuovere tutte le iniziative di competenza per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie; 3) ad eseguire ogni altro compito inerente alle loro funzioni.