(Regolamento - art. 2)
                               Art. 2. 
 
  Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette degli infermieri
professionali sono le seguenti: 
    1) assistenza completa dell'infermo; 
    2) somministrazione dei medicinali prescritti ed  esecuzione  dei
trattamenti speciali curativi ordinati dal medico; 
    3) sorveglianza e somministrazione delle diete; 
    4) assistenza al medico nelle varie attivita'  di  reparto  e  di
sala operatoria; 
    5) rilevamento delle condizioni generali del paziente, del polso,
della  temperatura,  della  pressione  arteriosa  e  della  frequenza
respiratoria; 
    6) effettuazione degli esami di laboratorio piu' semplici; 
    7) raccolta, conservazione ed invio in laboratorio del  materiale
per le ricerche diagnostiche; 
    8) disinfezione e sterilizzazione del materiale per  l'assistenza
diretta al malato; 
    9)  opera  di  educazione  sanitaria  del  paziente  e  dei  suoi
familiari; 
    10) opera di orientamento  e  di  istruzione  nei  confronti  del
personale generico, degli allievi e del personale esecutivo; 
    11)   interventi   di    urgenza    (respirazione    artificiale,
ossigenoterapia, massaggio  cardiaco  esterno,  manovre  emostatiche)
seguiti da immediata richiesta di intervento medico; 
    12) somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione  dei
seguenti trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico: 
      a) prelievo capillare e venoso del sangue; 
      b)    iniezioni    ipodermiche,    intramuscolari    e    tests
allergo-diagnostici; 
      c) ipodermoclisi; 
      d)  vaccinazioni  per  via  orale,  per  via  intramuscolare  e
percutanee; 
      e) rettoclisi; 
      f) frizioni, impacchi, massaggi, ginnastica medica; 
      g) applicazioni elettriche piu' semplici, esecuzione di E.C.G.,
E.E.G. e similari; 
      h) medicazioni e bendaggi; 
      i) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi; 
      l) lavande vaginali; 
      m) cateterismo nella donna; 
      n) cateterismo nell'uomo con cateteri molli; 
      o) sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico; 
      p) lavanda gastrica; 
      q) bagni terapeutici e medicati; 
      r)  prelevamento  di   secrezioni   ed   escrezioni   a   scopo
diagnostico; prelevamento dei tamponi. 
  Le prestazioni di cui ai punti d), g), n), o),  p)  debbono  essere
eseguite su prescrizione e sotto controllo medico. 
  E'  consentita  agli  infermieri  professionali  la  pratica  delle
iniezioni endovenose.  Tale  attivita'  potra'  essere  svolta  dagli
infermieri  professionali  soltanto  nell'ambito  di   organizzazioni
ospedaliere o cliniche universitarie e  sotto  indicazione  specifica
del medico responsabile del reparto.