ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA IN
MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
Animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Stati nel
campo della sicurezza sociale in conformita' ai principi stabiliti
dall'articolo VII dell'accordo firmato a Washington, D.C., il 26
settembre 1951, integrativo del trattato di amicizia, commercio e
navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America,
firmato a Roma il 2 febbraio 1948, hanno convenuto di concludere a
tal fine un accordo ed hanno percio' nominato, come loro
plenipotenziari:
il Presidente della Repubblica italiana:
Dionigi Coppo, Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e
il Presidente degli Stati Uniti d'America:
Caspar W. WEINBERGER, Ministro della sanita', educazione, e
previdenza sociale,
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in
buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione del presente accordo:
a. Il termine "territorio" designa, per quanto riguarda la
Repubblica italiana, l'Italia, e per quanto riguarda gli Stati Uniti
d'America, gli Stati, il Distretto; di Columbia, il Commonwealth di
Porto Rico, le Isole Vergini, Guam e la Samoa americana;
b. Il termine "cittadino" designa, per quanto riguarda la
Repubblica italiana, un "cittadino italiano"; e per quanto riguarda
gli Stati Uniti d'America, un "cittadino degli Stati Uniti", come
definito nella sezione 101 della legge del 1952 sull'immigrazione e
la nazionalita', e successive modificazioni;
c. Il termine "legislazione", a meno che non sia diversamente
specificato, designa le leggi, i regolamenti e ogni altra misura di
applicazione concernente i settori della sicurezza sociale, di cui
all'art. 2 del presente accordo;
d. Il termine "autorita' competente" designa l'autorita'
responsabile dell'applicazione della legislazione, e precisamente:
Per la Repubblica italiana: il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale (Minister of Labor and Social Welfare);
Per gli Stati Uniti d'America: il Ministro della sanita',
educazione e previdenza sociale (Secretary of: Health, Education and
Welfare);
e. Il termine "istituzione" designa, per ciascun Stato
contraente, l'istituzione, l'organismo o l'autorita' cui e' affidata
la gestione dei settori di sicurezza sociale di cui alle legislazioni
specificate all'articolo 2 del presente accordo;
f. Il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di
pagamento di contributi o periodi di guadagno basati sulla
retribuzione per lavoro dipendente o sul reddito per lavoro
indipendente come definiti 001 riconosciuti come periodi di
assicurazione dalla legislazione, in base alla quale sono stati
compiuti, nonche' tutti i periodi assimilati nella misura in cui essi
siano riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi
di assicurazione;
g. Il termine "lavoratore" designa la persona che puo' far valere
periodi di assicurazione;
h. Il termine "familiare" designa le persone definite come aventi
diritto alle prestazioni in base ai periodi di guadagno o periodi di
assicurazione, a seconda del caso, di un lavoratore in vita, come
stabilito dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti;
i. Il termine "superstite" designa le persone definite come
aventi diritto alle prestazioni in base ai periodi di guadagno o
periodi di assicurazione, a seconda del caso, di un lavoratore
deceduto, come stabilito dalla legislazione di ciascuno degli Stati
contraenti;
j. I termini "prestazioni" e "pensioni" designano tutte le
prestazioni economiche pagabili in base alle legislazioni di cui
all'articolo 2 del presente accordo;
k. Il termine "importo della prestazione" ("basic benefit
amount") designa per quanto riguarda la Repubblica italiana l'importo
della prestazione dovuta; per quanto riguarda gli Stati Uniti
d'America il "primary insurance amount" come specificato nella
tabella delle prestazioni contenuta nella sezione 215 (a) del titolo
II o nella tabella che si ritiene contenuta in tale sezione della
legge sulla sicurezza sociale del 1935 e successive modificazioni, da
cui deriva per legge l'effettivo importo della prestazione dovuta;
l. Il termine "beneficiario" designa tutti i lavoratori, i
familiari o i superstiti che abbiano titolo a prestazioni o a
pensioni.