(Accordo - art. 1)
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI  STATI  UNITI  D'AMERICA  IN
                    MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE. 
 
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  e 
 
              IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA 
 
  Animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i  due  Stati  nel
campo della sicurezza sociale in conformita'  ai  principi  stabiliti
dall'articolo VII dell'accordo firmato  a  Washington,  D.C.,  il  26
settembre 1951, integrativo del trattato  di  amicizia,  commercio  e
navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati  Uniti  d'America,
firmato a Roma il 2 febbraio 1948, hanno convenuto  di  concludere  a
tal  fine  un  accordo  ed  hanno   percio'   nominato,   come   loro
plenipotenziari: 
 
  il Presidente della Repubblica italiana: 
    Dionigi Coppo, Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e 
 
  il Presidente degli Stati Uniti d'America: 
    Caspar W.  WEINBERGER,  Ministro  della  sanita',  educazione,  e
previdenza sociale, 
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti  in
buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: 
 
                             Articolo 1 
 
  Ai fini dell'applicazione del presente accordo: 
    a. Il  termine  "territorio"  designa,  per  quanto  riguarda  la
Repubblica italiana, l'Italia, e per quanto riguarda gli Stati  Uniti
d'America, gli Stati, il Distretto; di Columbia, il  Commonwealth  di
Porto Rico, le Isole Vergini, Guam e la Samoa americana; 
    b.  Il  termine  "cittadino"  designa,  per  quanto  riguarda  la
Repubblica italiana, un "cittadino italiano"; e per  quanto  riguarda
gli Stati Uniti d'America, un "cittadino  degli  Stati  Uniti",  come
definito nella sezione 101 della legge del 1952  sull'immigrazione  e
la nazionalita', e successive modificazioni; 
    c. Il termine "legislazione", a meno  che  non  sia  diversamente
specificato, designa le leggi, i regolamenti e ogni altra  misura  di
applicazione concernente i settori della sicurezza  sociale,  di  cui
all'art. 2 del presente accordo; 
    d.  Il  termine  "autorita'   competente"   designa   l'autorita'
responsabile dell'applicazione della legislazione, e precisamente: 
    Per la Repubblica  italiana:  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale (Minister of Labor and Social Welfare); 
    Per  gli  Stati  Uniti  d'America:  il  Ministro  della  sanita',
educazione e previdenza sociale (Secretary of: Health, Education  and
Welfare); 
    e.  Il  termine  "istituzione"   designa,   per   ciascun   Stato
contraente, l'istituzione, l'organismo o l'autorita' cui e'  affidata
la gestione dei settori di sicurezza sociale di cui alle legislazioni
specificate all'articolo 2 del presente accordo; 
    f. Il termine "periodi di assicurazione"  designa  i  periodi  di
pagamento  di  contributi  o  periodi  di   guadagno   basati   sulla
retribuzione  per  lavoro  dipendente  o  sul  reddito   per   lavoro
indipendente  come  definiti  001  riconosciuti   come   periodi   di
assicurazione dalla legislazione,  in  base  alla  quale  sono  stati
compiuti, nonche' tutti i periodi assimilati nella misura in cui essi
siano riconosciuti da tale legislazione come equivalenti  ai  periodi
di assicurazione; 
    g. Il termine "lavoratore" designa la persona che puo' far valere
periodi di assicurazione; 
    h. Il termine "familiare" designa le persone definite come aventi
diritto alle prestazioni in base ai periodi di guadagno o periodi  di
assicurazione, a seconda del caso, di un  lavoratore  in  vita,  come
stabilito dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti; 
    i. Il termine  "superstite"  designa  le  persone  definite  come
aventi diritto alle prestazioni in base  ai  periodi  di  guadagno  o
periodi di assicurazione,  a  seconda  del  caso,  di  un  lavoratore
deceduto, come stabilito dalla legislazione di ciascuno  degli  Stati
contraenti; 
    j. I  termini  "prestazioni"  e  "pensioni"  designano  tutte  le
prestazioni economiche pagabili in  base  alle  legislazioni  di  cui
all'articolo 2 del presente accordo; 
    k.  Il  termine  "importo  della  prestazione"  ("basic   benefit
amount") designa per quanto riguarda la Repubblica italiana l'importo
della  prestazione  dovuta;  per  quanto  riguarda  gli  Stati  Uniti
d'America  il  "primary  insurance  amount"  come  specificato  nella
tabella delle prestazioni contenuta nella sezione 215 (a) del  titolo
II o nella tabella che si ritiene contenuta  in  tale  sezione  della
legge sulla sicurezza sociale del 1935 e successive modificazioni, da
cui deriva per legge l'effettivo importo della prestazione dovuta; 
    l. Il  termine  "beneficiario"  designa  tutti  i  lavoratori,  i
familiari o i  superstiti  che  abbiano  titolo  a  prestazioni  o  a
pensioni.