(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
 
  1. Il presente accordo si applica alle  legislazioni  di  sicurezza
sociale relative alle prestazioni per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti e precisamente: 
    a. per quanto riguarda la Repubblica, italiana, alla legislazione
sull'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia e  i  superstiti  nonche'  alla  legislazione  relativa  ai
trattamenti  di  previdenza  sostitutivi   di   detta   assicurazione
generale; 
    b. per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America,  al  titolo  II
della legge sulla sicurezza sociale del 1935 e relative modificazioni
ed ai regolamenti emanati in base a tale legge,  ad  eccezione  delle
sezioni 226 e 228 di tale titolo e relativi regolamenti; 
tuttavia, per quanto riguarda gli Stati Uniti, la totalizzazione  dei
periodi di assicurazione in conformita' al presente accordo non avra'
luogo per i periodi di  assicurazione  volontaria  previsti  da  tali
legislazioni. 
  2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, per quanto  riguarda
la Repubblica italiana,  il  presente  accordo  si  applichera'  alle
legislazioni concernenti altri regimi (i previdenza  per  gli  stessi
eventi, che saranno indicate dall'autorita' competente italiana. 
  3. Il presente accordo si applichera' anche a  future  legislazioni
che apportino modificazioni o integrazioni alle legislazioni indicate
nel presente articolo.