Articolo 2
1. Il presente accordo si applica alle legislazioni di sicurezza
sociale relative alle prestazioni per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti e precisamente:
a. per quanto riguarda la Repubblica, italiana, alla legislazione
sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti nonche' alla legislazione relativa ai
trattamenti di previdenza sostitutivi di detta assicurazione
generale;
b. per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, al titolo II
della legge sulla sicurezza sociale del 1935 e relative modificazioni
ed ai regolamenti emanati in base a tale legge, ad eccezione delle
sezioni 226 e 228 di tale titolo e relativi regolamenti;
tuttavia, per quanto riguarda gli Stati Uniti, la totalizzazione dei
periodi di assicurazione in conformita' al presente accordo non avra'
luogo per i periodi di assicurazione volontaria previsti da tali
legislazioni.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, per quanto riguarda
la Repubblica italiana, il presente accordo si applichera' alle
legislazioni concernenti altri regimi (i previdenza per gli stessi
eventi, che saranno indicate dall'autorita' competente italiana.
3. Il presente accordo si applichera' anche a future legislazioni
che apportino modificazioni o integrazioni alle legislazioni indicate
nel presente articolo.