(Accordo - art. 3)
                             Articolo 3 
 
  1. Il presente accordo si applica ai lavoratori,  che  possano  far
valere periodi di assicurazione in base alle legislazioni, e ai  loro
familiari o superstiti. 
  2. Il presente accordo  non  si  applica  ai  periodi  di  servizio
prestato in qualita' di agente diplomatico e consolare di carriera, o
di agente di cancelleria, ne', salvo quanto disposto all'articolo  2,
paragrafo 2, ai  periodi  di  servizio  coperti  da  regimi  speciali
istituiti per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici (government
agencies or instrumentalities).