(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
 
  Le persone alle quali si applicano  le  disposizioni  del  presente
accordo sono sottoposte agli obblighi  e  sono  ammesse  ai  benefici
della legislazione di sicurezza sociale di ciascuno Stato  contraente
alle stesse condizioni delle persone  che  sono  soggette  unicamente
alla legislazione  di  sicurezza  sociale  di  tale  Stato,  sia  che
risiedano sul territorio di uno Stato contraente  sia  che  risiedano
sul territorio di uno Stato terzo.