(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
 
  Salvo  quanto  diversamente  stabilito  nel  presente  accordo,  le
persone che hanno diritto alle prestazioni in base alla  legislazione
di  uno  Stato  contraente,  incluse  le  prestazioni  derivanti  dal
presente accordo, le riceveranno integralmente e senza limitazione  o
restrizione mentre risiedono nel territorio  dell'altro  Stato.  Tali
prestazioni saranno corrisposte da ogni Stato  alle  persone  cui  si
applicano le disposizioni del presente accordo, che risiedono in  uno
Stato terzo alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui  tali
prestazioni sarebbero  corrisposte  se  tali  persone  fossero  state
soggette unicamente alla legislazione dello Stato debitore.