REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Art. 1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sullo avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sullo ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub a) del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte e' fatta dal medico necroscopo. L'obbligo della denuncia della causa di morte e' fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorita' giudiziaria o per riscontro diagnostico. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanita', d'intesa con l'Istituto centrale di statistica. La scheda di morte ha finalita' esclusivamente sanitario statistiche. A cura del comune presso l'ufficio di igiene dovra' essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.