(Regolamento di polizia mortuaria-art. 1)
                  REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 

 
                               Art. 1. 

 
  Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e  sullo  avviso
di morte da parte dei familiari o di  chi  per  essi,  contenute  nel
titolo  VII  del  regio  decreto  9  luglio  1939,  n.  1238,   sullo
ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art.  103  sub
a) del testo unico delle leggi sanitarie,  regio  decreto  27  luglio
1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte  di  persona  da  loro
assistita, denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne
sarebbe stata la causa. 
  Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati  nuclidi
radioattivi la denuncia  della  causa  di  morte  deve  contenere  le
indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 
  Nel caso di decesso  senza  assistenza  medica  la  denuncia  della
presunta causa di morte e' fatta dal medico necroscopo. 
  L'obbligo della denuncia della causa di morte  e'  fatto  anche  ai
medici  incaricati  di  eseguire  autopsie  disposte   dall'autorita'
giudiziaria o per riscontro diagnostico. 
  La denuncia della causa di morte di cui ai commi  precedenti,  deve
essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso  su
apposita scheda di  morte  stabilita  dal  Ministero  della  sanita',
d'intesa con l'Istituto centrale di statistica. 
  La  scheda  di  morte   ha   finalita'   esclusivamente   sanitario
statistiche. 
  A  cura  del  comune  presso  l'ufficio  di  igiene  dovra'  essere
conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei  deceduti
nell'anno e relativa causa di morte.