Art. 7. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta eta' di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di eta' intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ufficiale sanitario. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta eta' inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta eta' di gestazione ed il peso del feto.