(Regolamento di polizia mortuaria-art. 7)
                               Art. 7. 

 
  Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.  74  del
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,  sull'ordinamento  dello  stato
civile,  si  seguono  le  disposizioni   stabilite   negli   articoli
precedenti. 
  Per  la  sepoltura  dei  prodotti  abortivi  di  presunta  eta'  di
gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano
presumibilmente compiuto 28 settimane  di  eta'  intrauterina  e  che
all'ufficiale di stato civile non siano stati  dichiarati  come  nati
morti, i permessi di trasporto e  di  seppellimento  sono  rilasciati
dall'ufficiale sanitario. 
  A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti  con
la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta  eta'
inferiore alle 20 settimane. 
  Nei casi previsti dai due commi precedenti, i  parenti  o  chi  per
essi sono tenuti  a  presentare,  entro  24  ore  dall'espulsione  od
estrazione  del  feto,   domanda   di   seppellimento   all'ufficiale
sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta
eta' di gestazione ed il peso del feto.