(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 1)
REGOLAMENTO CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 27 DELLA  LEGGE
30 MARZO 1971, N. 118, IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI IN MATERIA  DI
          BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI TRASPORTI PUBBLICI. 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le norme del presente  regolamento  sono  volte  ad  eliminare  gli
impedimenti fisici comunemente  definiti  "barriere  architettoniche"
che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati. 
  Le presenti norme  si  riferiscono  alle  strutture  pubbliche  con
particolare riguardo a quello di carattere collettivo-sociale. 
  Le norme stesse riguardano  le  nuove  costruzioni  e  quelle  gia'
esistenti  nel  caso   che   queste   ultime   siano   sottoposte   a
ristrutturazione. 
  Agli edifici gia' esistenti, anche se non  ristrutturati,  dovranno
essere apportate le possibili e conformi varianti. 
  Per edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si  intendono
tutte le  costruzioni  aventi  interesse  amministrativo,  culturale,
giudiziario, economico,  sanitario  e  comunque  edifici  in  cui  si
svolgono attivita' comunitarie o nei quali vengono  prestati  servizi
di interesse generale.