(Convenzione-art. 2)
                             ARTICOLO 2. 
                        (Imponte considerate) 

 
  1. La presente Convenzione si  applica  alle  imposte  sul  reddito
prelevate per conto di uno Stato contraente, delle  sue  suddivisioni
politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque  sia  il
sistema di prelevamento. 
  2. Sono considerate imposte sul reddito le  imposte  prelevate  sul
reddito complessivo o su elementi del reddito,  comprese  le  imposte
sugli utili derivanti dall'alienazione di  beni  mobili  o  immobili,
nonche' le imposte sui plusvalori. 
  3. Le imposte  attuali  cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
    a) per quanto concerne l'Italia: 
      1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
      2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
      3) l'imposta locale sui redditi; 
      ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito
indicate quali "imposta italiana"); 
    b) per quanto concerne il Portogallo: 
      1) il contributo fondiario (a contribuicao predial); 
      2)  l'imposta  sull'industria  agricola  (o  imposto  sobre   a
industria agricola); 
      3) il contributo industriale (a contribuicao industrial); 
      4) l'imposta sul reddito dei capitali (o imposto de capitais); 
      5) l'imposta professionale (o imposto profissional); 
      6) l'imposta complementare (o imposto complementar); 
      7) l'imposta sui plusvalori (o imposto de mais-valias); 
      8) l'imposta sul reddito  derivante  dal  petrolio  (o  imposto
sobre o rendimento do petroleo); 
      9) le addizionali percepite sulle imposte enumerate dal  n.  1)
al n. 8); 
      10) le altre imposte percepite per conto degli enti  locali  il
cui ammontare e' determinato in funzione delle imposte enumerate  dal
n. 1) al n. 8), nonche' le corrispondenti addizionali; 
    (qui di seguito indicate quali "imposta portoghese"). 
  4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura  identica
o analoga che saranno istituite dopo la firma della Convenzione e che
si  aggiungeranno  alle  imposte  attuali  o  le  sostituiranno.   Le
autorita' competenti degli  Stati  contraenti  si  comunicheranno  le
modifiche importanti  apportate  alle  loro  rispettive  legislazioni
fiscali.