ARTICOLO 2. (Imponte considerate) 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) per quanto concerne il Portogallo: 1) il contributo fondiario (a contribuicao predial); 2) l'imposta sull'industria agricola (o imposto sobre a industria agricola); 3) il contributo industriale (a contribuicao industrial); 4) l'imposta sul reddito dei capitali (o imposto de capitais); 5) l'imposta professionale (o imposto profissional); 6) l'imposta complementare (o imposto complementar); 7) l'imposta sui plusvalori (o imposto de mais-valias); 8) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (o imposto sobre o rendimento do petroleo); 9) le addizionali percepite sulle imposte enumerate dal n. 1) al n. 8); 10) le altre imposte percepite per conto degli enti locali il cui ammontare e' determinato in funzione delle imposte enumerate dal n. 1) al n. 8), nonche' le corrispondenti addizionali; (qui di seguito indicate quali "imposta portoghese"). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.