(Elenco imperfezioni e infermita' causa di non idoneita' al servizio militare-art. 1)
 ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI NON 
                   IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE 

 


 
 

 


 


 
                         AVVERTENZE GENERALI 

 


 
 

 


 


 
  Il presente elenco va applicato agli iscritti di leva e ai militari
di truppa; costituisce, invece, solo una guida  di  orientamento  per
gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di carriera, per i quali
il giudizio sulla  idoneita'  dovra'  essere  espresso  in  relazione
all'eta', al grado, alla categoria ed agli  incarichi,  nonche'  alle
particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato. 
  Per l'arruolamento volontario l'idoneita' deve essere vagliata  con
criteri di maggiore rigore in considerazione delle  piu'  impegnative
prestazioni richieste dal servizio continuativo. 
  Il giudizio di permanente inidoneita' sara' adottato non  solo  per
le infermita' gravi e  croniche  e  per  quelle  che,  gia'  ritenute
utilmente   modificabili,   persistano   oltre   il   periodo   della
rivedibilita', ma anche per le infermita' che per la loro natura sono
suscettibili di aggravamento o di successioni morbose, in conseguenza
dei prevedibili disagi  e  strapazzi  fisici  connessi  col  servizio
militare. 
  Durante la visita i periti dovranno esaminare i documenti  sanitari
eventualmente  esibiti  ad  attestazione  di  infermita'  in  atto  o
pregresse,  quali  elementi  di  orientamento  per  gli  accertamenti
diagnostici. 
  In casi particolari puo' essere utile  ricorrere  ad  informazioni,
testimonianze,  atti  di  notorieta',  ecc.,  al  fine  di  acquisire
ulteriori dati utili per il giudizio medico-legale. 
  L'osservazione  ospedaliera  prevista  dall'elenco   ha   finalita'
medico-legale e va praticata negli ospedali  o  centri  medico-legali
dell'Esercito e negli ospedali o infermerie autonome della Marina. 
  Nei casi di dubbia o difficile valutazione  diagnostica,  o  quando
siano necessarie indagini complementari, gli ufficiali medici possono
proporre l'invio in osservazione degli iscritti o dei militari  anche
per gli articoli nei quali tale procedura non e prevista. 
  Nel presente elenco ricorrono  spesso  espressioni  quali  "grave",
"notevole", "esteso", "voluminoso",  "importante",  ecc.,  intese  ad
indicare  la  rilevanza  clinica   delle   affezioni.   La   corretta
interpretazione di tali espressioni nei singoli casi richiede attento
discernimento ed esperienza professionale da parte dei medici periti,
essendo determinante ai fini del provvedimento medico-legale. 
  Nell'applicazione delle norme  contenute  nell'elenco  deve  essere
tenuto presente quanto segue: 
  L'iscritto di leva affetto da  infermita',  suscettibili  di  utili
modificazioni sara' rinviato alla visita della classe successiva  con
il   provvedimento   della   "rivedibilita'",   sempre   che    detto
provvedimento sia previsto dal relativo articolo. 
  Per l'arruolato rivisitato prima della incorporazione che si  trovi
nelle condizioni di cui sopra sara' adottato il  provvedimento  della
"temporanea non idoneita'" (T.N.I.). Detto provvedimento  non  dovra'
avere durata  complessiva  superiore  ad  un  anno  e  potra'  essere
adottato anche  in  due  soluzioni;  la  riforma  non  potra'  essere
comunque pronunciata se non siano trascorsi almeno sei mesi. 
  Il militare alle armi, affetto  da  infermita'  ritenute  utilmente
modificabili sara' riformato quando l'infermita' persista  nonostante
le cure e le licenze di convalescenza richieste dal caso. 
  I  militari  inviati  in  osservazione  i  quali   presentino   una
riacutizzazione dell'infermita' o altre malattie o  lesioni  comunque
necessitanti di cure immediate saranno trasferiti in reparto di  cura
e  saranno  restituiti  all'osservazione  per  essere  sottoposti   a
giudizio medico-legale quando sara' cessata  la  necessita'  di  cure
ospedaliere. 
  Parimenti dovra'  procedersi  per  i  casi  sospetti  di  procurata
infermita'   o   di   aggravamento   volontario,   anche   in   vista
dell'eventuale azione giudiziaria. 
  Nel caso che un militare debba essere preso in  esame  una  seconda
volta per  un'infermita'  per  la  quale  sia  stato  pronunciato  il
giudizio di idoneita' in sede di osservazione, spetta al direttore di
sanita' esprimere il nuovo giudizio, a meno che  l'infermita'  stessa
non si  sia  aggravata;  in  questo  caso  si  rinnova  la  procedura
dell'osservazione  ospedaliera.   Le   relative   disposizioni   sono
riportate nel regolamento sul servizio sanitario militare. 
  Nei giudizi di permanente inidoneita' e in quelli di  rivedibilita'
e  di  T.N.I.  deve  essere  sempre  citato  nei  documenti  sanitari
l'articolo dell'elenco relativo all'infermita' che ha determinato  il
provvedimento. Nel caso  di  piu'  infermita'  inabilitanti  dovranno
essere indicati gli articoli relativi a ciascuna di esse. 
  Il  presente  elenco  si  applica  anche  agli  iscritti  residenti
all'estero.  Per  costoro  l'osservazione  va  sostituita  da  visita
collegiale da parte di  una  commissione  medica  costituita  da  due
membri (uno dei quali medico fiduciario del consolato), alla presenza
dell'autorita' consolare. 
  I consigli  di  leva  potranno  riformare  senza  esame  personale,
limitatamente ai casi  previsti  dai  singoli  articoli  in  apposita
avvertenza: 
    a) i soggetti affetti da evidenti e  gravi  imperfezioni  fisiche
attestate dal capo dell'amministrazione comunale; 
    b) i soggetti affetti  da  particolari  infermita'  accertate  da
istituzioni sanitarie pubbliche. 
  Gli articoli contrassegnati con la lettera "M"  si  riferiscono  ad
imperfezioni o infermita' che  possono  modificarsi  col  tempo,  sia
naturalmente che dopo terapia, rendendosi cosi' possibile l'eventuale
recupero  degli  inabili,  previa  nuova  visita,  in  occasione   di
particolari esigenze. 
                               Art. 1. 

 


 
 

 


 


 
  La statura inferiore a m 1,50 trascorso, ove  occorra,  il  periodo
della rivedibilita'. 

 


 
 

 


 


 
    Avvertenza:  la  misurazione  della   statura   si   esegue   con
l'antropometro regolamentare. L'esaminando  viene  fatto  salire  sul
piedistallo dell'antropometro ed invitato ad assumere la posizione 
  di attenti a capo eretto, col piano orbito-auricolare perfettamente 
  orizzontale e con l'occipite, il segmento dorsale della colonna 
  vertebrale ed i talloni in contatto col montante verticale; 
  verificata l'esattezza di tale posizione si fa scorrere il cursore 
  orizzontale finche' esso venga a poggiare leggermente sul sincipite
e si legge la cifra segnata sulla scala metrica.