ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE AVVERTENZE GENERALI Il presente elenco va applicato agli iscritti di leva e ai militari di truppa; costituisce, invece, solo una guida di orientamento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di carriera, per i quali il giudizio sulla idoneita' dovra' essere espresso in relazione all'eta', al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonche' alle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato. Per l'arruolamento volontario l'idoneita' deve essere vagliata con criteri di maggiore rigore in considerazione delle piu' impegnative prestazioni richieste dal servizio continuativo. Il giudizio di permanente inidoneita' sara' adottato non solo per le infermita' gravi e croniche e per quelle che, gia' ritenute utilmente modificabili, persistano oltre il periodo della rivedibilita', ma anche per le infermita' che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose, in conseguenza dei prevedibili disagi e strapazzi fisici connessi col servizio militare. Durante la visita i periti dovranno esaminare i documenti sanitari eventualmente esibiti ad attestazione di infermita' in atto o pregresse, quali elementi di orientamento per gli accertamenti diagnostici. In casi particolari puo' essere utile ricorrere ad informazioni, testimonianze, atti di notorieta', ecc., al fine di acquisire ulteriori dati utili per il giudizio medico-legale. L'osservazione ospedaliera prevista dall'elenco ha finalita' medico-legale e va praticata negli ospedali o centri medico-legali dell'Esercito e negli ospedali o infermerie autonome della Marina. Nei casi di dubbia o difficile valutazione diagnostica, o quando siano necessarie indagini complementari, gli ufficiali medici possono proporre l'invio in osservazione degli iscritti o dei militari anche per gli articoli nei quali tale procedura non e prevista. Nel presente elenco ricorrono spesso espressioni quali "grave", "notevole", "esteso", "voluminoso", "importante", ecc., intese ad indicare la rilevanza clinica delle affezioni. La corretta interpretazione di tali espressioni nei singoli casi richiede attento discernimento ed esperienza professionale da parte dei medici periti, essendo determinante ai fini del provvedimento medico-legale. Nell'applicazione delle norme contenute nell'elenco deve essere tenuto presente quanto segue: L'iscritto di leva affetto da infermita', suscettibili di utili modificazioni sara' rinviato alla visita della classe successiva con il provvedimento della "rivedibilita'", sempre che detto provvedimento sia previsto dal relativo articolo. Per l'arruolato rivisitato prima della incorporazione che si trovi nelle condizioni di cui sopra sara' adottato il provvedimento della "temporanea non idoneita'" (T.N.I.). Detto provvedimento non dovra' avere durata complessiva superiore ad un anno e potra' essere adottato anche in due soluzioni; la riforma non potra' essere comunque pronunciata se non siano trascorsi almeno sei mesi. Il militare alle armi, affetto da infermita' ritenute utilmente modificabili sara' riformato quando l'infermita' persista nonostante le cure e le licenze di convalescenza richieste dal caso. I militari inviati in osservazione i quali presentino una riacutizzazione dell'infermita' o altre malattie o lesioni comunque necessitanti di cure immediate saranno trasferiti in reparto di cura e saranno restituiti all'osservazione per essere sottoposti a giudizio medico-legale quando sara' cessata la necessita' di cure ospedaliere. Parimenti dovra' procedersi per i casi sospetti di procurata infermita' o di aggravamento volontario, anche in vista dell'eventuale azione giudiziaria. Nel caso che un militare debba essere preso in esame una seconda volta per un'infermita' per la quale sia stato pronunciato il giudizio di idoneita' in sede di osservazione, spetta al direttore di sanita' esprimere il nuovo giudizio, a meno che l'infermita' stessa non si sia aggravata; in questo caso si rinnova la procedura dell'osservazione ospedaliera. Le relative disposizioni sono riportate nel regolamento sul servizio sanitario militare. Nei giudizi di permanente inidoneita' e in quelli di rivedibilita' e di T.N.I. deve essere sempre citato nei documenti sanitari l'articolo dell'elenco relativo all'infermita' che ha determinato il provvedimento. Nel caso di piu' infermita' inabilitanti dovranno essere indicati gli articoli relativi a ciascuna di esse. Il presente elenco si applica anche agli iscritti residenti all'estero. Per costoro l'osservazione va sostituita da visita collegiale da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali medico fiduciario del consolato), alla presenza dell'autorita' consolare. I consigli di leva potranno riformare senza esame personale, limitatamente ai casi previsti dai singoli articoli in apposita avvertenza: a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche attestate dal capo dell'amministrazione comunale; b) i soggetti affetti da particolari infermita' accertate da istituzioni sanitarie pubbliche. Gli articoli contrassegnati con la lettera "M" si riferiscono ad imperfezioni o infermita' che possono modificarsi col tempo, sia naturalmente che dopo terapia, rendendosi cosi' possibile l'eventuale recupero degli inabili, previa nuova visita, in occasione di particolari esigenze. Art. 1. La statura inferiore a m 1,50 trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'. Avvertenza: la misurazione della statura si esegue con l'antropometro regolamentare. L'esaminando viene fatto salire sul piedistallo dell'antropometro ed invitato ad assumere la posizione di attenti a capo eretto, col piano orbito-auricolare perfettamente orizzontale e con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale ed i talloni in contatto col montante verticale; verificata l'esattezza di tale posizione si fa scorrere il cursore orizzontale finche' esso venga a poggiare leggermente sul sincipite e si legge la cifra segnata sulla scala metrica.