(TESTO UNICO-art. 1)
   TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, 
    SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
      E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                               Art. 1. 
 
         (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 1; 
         legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 46, terzo comma) 
 
     Formule di promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato 
 
  1. La promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato  e'  espressa
con la formula seguente: 
    "La Camera dei deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge: 
 
    Testo della legge. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato". 
 
    2. La promulgazione delle leggi ordinarie previste  dall'articolo
132, secondo comma, della Costituzione e'  espressa  con  la  formula
seguente: 
    "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a  seguito
del risultato favorevole al referendum indetto in data  ......  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge: 
 
    Testo della legge. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato". 
 
          NOTE AL TESTO UNICO 
 
          Nota all'art. 1: 
            Il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione prevede
          che con referendum  e  con  legge  ordinaria  dello  Stato,
          sentiti i consigli regionali, sia consentito  ai  comuni  e
          alle province che ne facciano richiesta di staccarsi da una
          regione ed aggregarsi ad un'altra.