REGOLAMENTO per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato Art. 1. I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali (1). Costituiscono il demanio pubblico i beni che sono in potere dello Stato a titolo di sovranita', e formano il patrimonio quelli che allo Stato appartengono a titolo di privata proprieta'. --------------- (1) Art. 426 del Codice civile.