(Regolamento-art. 1)
 
REGOLAMENTO  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
                  contabilita' generale dello Stato 
 
                               Art. 1. 
 
  I beni dello Stato  si  distinguono  in  demanio  pubblico  e  beni
patrimoniali (1). 
 
  Costituiscono il demanio pubblico i beni che sono in  potere  dello
Stato a titolo di sovranita', e formano il patrimonio quelli che allo
Stato appartengono a titolo di privata proprieta'. 
 
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          (1) Art. 426 del Codice civile.