(Regolamento-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  I beni del demanio pubblico  sono  per  loro  natura  inalienabili;
quelli del patrimonio dello Stato non  si  possono  alienare  che  in
conformita' delle leggi che li riguardano (2). 
 
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          (2) Art. 430 del Codice civile.