Art. 12. Non e' permesso ai candidati di consultare libri o scritti fuorche' il testo delle leggi, ne' conferire fra loro o con persone estranee. Quegli che contravviene a queste disposizioni sara' escluso dal concorso, e l'esame da lui fatto sara' nullo. La Commissione invigilera' sull'osservanza delle predette disposizioni, ed a tal fine almeno uno dei suoi membri dovra' esser sempre presente nella sala degli esami.