(Regolamento-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
  Ciascun membro della Commissione dispone di dieci punti per l'esame
orale e di altrettanti per ciascun tema dell'esame scritto. 
 
  Per essere dichiarati idonei e' necessario riportare sei decimi dei
punti dei quali la Commissione dispone.