Art. 16. Gli aspiranti dichiarati idonei sono in ordine dei voti riportati nell'esame, nominati ai posti pei quali fu aperto il concorso. Quelli che eccedono il numero dei posti vacanti possono essere, sopra loro domanda, applicati all'Amministrazione senza stipendio; il loro numero pero' non puo' essere maggiore di cinque per la prima categoria, di tre per la seconda e di tre per la terza. Quando si rendano vacanti posti in ciascuna delle rispettive categorie e vi sieno degli applicati, saranno essi nominati ai posti vacanti per ordine della loro applicazione, purche' abbiano tenuto condotta regolare e data prova d'istruzione e diligenza.