(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  Gli aspiranti dichiarati idonei sono in ordine dei  voti  riportati
nell'esame, nominati ai posti pei quali fu aperto il concorso. Quelli
che eccedono il numero dei posti vacanti possono essere,  sopra  loro
domanda,  applicati  all'Amministrazione  senza  stipendio;  il  loro
numero pero'  non  puo'  essere  maggiore  di  cinque  per  la  prima
categoria, di tre per la seconda e di tre per la terza. 
 
  Quando si  rendano  vacanti  posti  in  ciascuna  delle  rispettive
categorie e vi sieno degli applicati, saranno essi nominati ai  posti
vacanti per ordine della loro applicazione,  purche'  abbiano  tenuto
condotta regolare e data prova d'istruzione e diligenza.