(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  I  posti  d'ispettore  provinciale  possono  essere  conferiti   ai
dichiarati idonei negli esami per il posto di vicesegretario, o  gia'
rivestiti di questo o di  altro  ufficio  superiore  nella  Direzione
generale del Fondo pel culto od in altra Amministrazione dello Stato,
o gia' abilitati negli esami demaniali per la carriera finanziaria.