Art. 19. I posti d'ispettore provinciale possono essere conferiti ai dichiarati idonei negli esami per il posto di vicesegretario, o gia' rivestiti di questo o di altro ufficio superiore nella Direzione generale del Fondo pel culto od in altra Amministrazione dello Stato, o gia' abilitati negli esami demaniali per la carriera finanziaria.