(Regolamento-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  Per motivi di servizio  possono  esser  nominati  uffiziali  in  un
numero  maggiore  di  quello  determinato   per   ciascun   grado   o
suddivisione di grado, purche' si  abbiano  altrettante  vacanze  nei
posti superiori. 
 
  Possono anche esser  nominati  reggenti  con  stipendio  minore  di
quello assegnato normalmente.