Art. 20. Possono essere nominati vicesegretari della Direzione generale del Fondo pel culto i dichiarati idonei nei concorsi pei posti di vicesegretario nel Ministero di Grazia e Giustizia qualora acquistino le condizioni d'idoneita' che sono specialmente richieste dal presente regolamento per l'Amministrazione del Fondo pel culto, assoggettandosi ad un esame per le relative materie che non sono comprese negli esami del Ministero.